Il Datore di Lavoro: responsabilità e sicurezza

Il datore di lavoro è una figura lavorativa che, come le altre, ha la sua importanza. Ha degli obblighi e dei doveri da compiere; corsi di aggiornamento a cui partecipare e molto altro ancora.

Di seguito viene proposto un elenco delle principali responsabilità che gli competono.

Molte delle responsabilità inerenti la sicurezza in cantiere sono di competenza del datore di lavoro. In particolare, deve: 
  • Stendere un programma attuativo di Prevenzione e Protezione;

  • Nominare figure di responsabilità: l’R.S.P.P., gli addetti del Servizio di Protezione e Prevenzione (ASPP), il medico competente, gli addetti alle emergenze;

  • Provvedere alla formazione e informazione dei lavoratori, qualora si assuma nuovo personale, si cambino le mansioni, si introducano nuove tecnologie, si utilizzino sostanze o preparati diversi, in funzione dei nuovi rischi rilevati;

  • Fornire ai lavoratori mezzi di protezione adeguati individuali o collettivi;

  • Consentire ai RLS / RLST di verificare l’applicazione delle misure di sicurezza e di accedere alle informazioni;

  • Tenere aggiornato il registro degli infortuni;

  • Verificare, in caso di subappalto, l’idoneità tecnico professionale delle imprese o lavoratori autonomi;

  • Organizzare il cantiere. In tal senso dovrà adottare misure per adeguare i posti di lavoro dei cantieri all’interno dei locali, rendendo conformi i luoghi di lavoro al servizio del cantiere, curando le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, disponendo per il corretto stoccaggio e per l’evacuazione delle macerie;

  • Ricevere dal committente il PSC e quindi procedere in questo caso a:
    • analizzarne i contenuti
    • accettarlo e passare alla stesura del POS
    • trasmettere a sua volta il PSC alle imprese subappaltatrici
    • presentare eventualmente al coordinatore in fase esecutiva proposte di integrazione al PSC

  • Redigere o fa redigere il POS, verificando a sua volta che il POS sia coerente con quanto richiesto dagli allegati contrattuali (capitolato, descrizione lavori, PSC);

  • Mettere a disposizione degli RLS / RLST, almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori, copia del PSC e del POS e consultarli in merito ai contenuti dei Piani presentandoli in riunione;

  • Raccogliere il POS delle imprese subappaltatrici e metterlo a disposizione del coordinatore in fase esecutiva, dopodiché, qualora lo richieda il coordinatore, aggiornare il proprio POS così come sono tenute a farlo le imprese subappaltatrici.

  • Attenersi a quanto indicato nel PSC e POS e dare applicazione alle prescrizioni del PSC e POS, in stretta collaborazione con il coordinatore in fase esecutiva. In caso di negligenza o grave inadempienza a quanto previsto dal PSC e POS, previa contestazione scritta da parte del coordinatore in fase esecutiva, può essere allontanato dal cantiere con risoluzione del contratto oppure sospeso con interruzione dei lavori.

  • Cooperare per il coordinamento delle attività di cantiere, partecipando al reciproco scambio di informazioni anche verso le imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi. 
    • non consulta gli RLS / RLST prima dell’accettazione del PSC;
    • non mette a disposizione dei RLS / RLST copia del PSC e POS almeno 10 giorni prima dell’inizio lavori;
    • non attua quanto è previsto nel Piano di sicurezza e nel POS;
    • non trasmette il PSC alle imprese in subappalto e ai lavoratori autonomi;
    • non trasmette i POS delle imprese in subappalto al coordinatore in fase esecutiva;
    • non adotta misure conformi alle prescrizioni dell’allegato IV.

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